Statuto
Denominazione - Sede - Scopo
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Costituzione e sede
E costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata CLUB SCHERMA LA FARNESIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, con sede nel Comune di Parma.
L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.
Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
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Carattere dell'associazione
L'associazione è apartitica e apolitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; inoltre i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché all'accettazione delle norme contenute nel presente statuto.
L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI.
L'associazione aderisce alla FIS (Federazione Italiana Scherma) Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI ed ha la facoltà di aderire al altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie dei medesimi Enti di Promozione. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti di Promozione dovessero adottare a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti degli Enti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
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Durata dell'associazione
La durata dell'associazione è illimitata.
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Scopi dell'associazione
L'associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e ricreative fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la formazione, la preparazione e la gestione di atleti per lattività schermistica e comprende lattività didattica per lavvio, laggiornamento ed il perfezionamento nellattività sportiva, nonché la promozione e lo svolgimento dellattività medesima, attraverso la partecipazione a campionati e lorganizzazione di gare, di corsi e di eventi sportivi, con le finalità e con losservanza delle norme, delle direttive e dei regolamenti della FIS, del CONI e dei suoi organi.
L'Associazione può inoltre svolgere attività ludico-riabilitative rivolte a soggetti portatori di handicap finalizzate al recupero psico-motorio mediante corsi specifici.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione, palestre, impianti sportivi, attrezzature ed altri beni, sia mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.
E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Soci
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Requisiti dei soci
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto, nel rispetto del principio di democrazia interna.
Le modalità discrizione allassociazione sono precisate nellapposito regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.
L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.
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Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci è libera.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di tesseramento va formulata sull'apposito modulo fornito dall'Associazione.
La domanda d'ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere depositata per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età e tesserato alla FIS, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi da Consiglio Direttivo.
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Categoria dei soci
Le categorie sono le seguenti:
a) Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione.
b) Soci juniores: coloro i quali aderiscono all'Associazione e sono minori di anni 18 (diciotto).
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
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Doveri dei soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
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Tesseramento dei soci
La qualifica di socio con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la presentazione della domanda e con il rilascio della tessera associativa da parte del Consiglio Direttivo.
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Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
b) Per decadenza del termine fissato e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
d) Per ritardo pagamento dei contributi per oltre un anno.
La delibera del Consiglio Direttivo di esclusione del socio deve essere motivata ed al socio escluso è consentita la facoltà di replica.
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Organi dellAssociazione
Organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Segretario.
Assemblea
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Partecipazione all'assemblea
L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.
Solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) Per decisione del Consiglio Direttivo;
b) Su richiesta, indirizzata dal presidente da almeno un terzo dei soci.
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Convocazione dell'assemblea
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, o in alternativa, mediante l'invio di avviso scritto anche a mezzo di posta elettronica.
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Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza almeno della maggioranza dei soci.
E ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.
L'assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi, fatta eccezione per la delibera di scioglimento della associazione per la quale è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
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Forma di votazione dellassemblea
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.
Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota d'adesione.
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Compiti dell'assemblea
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria:
a) Discutere e deliberare su bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il presidente, il segretario;
c) Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote d'ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) Delibera sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
f) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- In sede straordinaria:
g) Deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
h) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
i) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Consiglio Direttivo
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Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'associazione ed ha compiti di:
a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
e) In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
f) Esprimersi circa l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
g) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
h) Nominare il vice presidente;
i) Redigere l'eventuale regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
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Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 15 membri nominati dall'assemblea ordinaria fra i soci maggiorenni.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario, nominando il primo dei non eletti o in sua assenza, uno dei soci e facendo ratificare tale nomina dalla successiva assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
I membri del Consiglio hanno diritto di ricevere un compenso per l'attività svolta da stabilirsi allatto della loro nomina o, successivamente, dall'assemblea, proporzionato rispetto alla carica ricoperta, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio
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Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente od almeno tre componenti del consiglio stesso lo ritengano necessario.
Alle riunioni partecipa il Segretario. In sua assenza le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del consiglio sono valide qualsiasi sia il numero dei componenti presenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Presidente
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Compiti del Presidente
Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo.
Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso il presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.
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Elezioni del Presidente
Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il presidente.
Segretario
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Segretario dell'Associazione
Il Segretario dell'associazione è nominato dall'assemblea dei soci per un triennio tra i soci dell'associazione.
Il segretario dirige gli uffici dell'associazione: cura il disbrigo degli affari interni, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'assemblea.
Allo stesso è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.
Finanze e Patrimonio
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Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
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Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) Dalla quota d'iscrizione da versare all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
c) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) Da versamenti volontari degli associati;
e) Da contributi del CONI e da erogazioni liberali di: pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche in genere;
f) Da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
g) Da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.
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Destinazione del patrimonio sociale
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.